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Legge 4 aprile 1964, n. 171 · Legge 4 aprile 1964, n. 171 — Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 sulla disciplina della vendita delle carni fresche o congelate

Legge 4 aprile 1964, n. 171 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ((...)) di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.