Legge 20 marzo 1964, n. 162 Art. 5
Per l'attuazione delle iniziative suddette e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni che verra' stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. I pagamenti verranno disposti con mandato diretto a firma del Ministro per la pubblica istruzione a favore del presidente del Comitato.