Legge 20 marzo 1964, n. 162 Art. 4
Potranno far parte delle iniziative promosse dal Comitato e da esso parzialmente o totalmente sovvenzionate: a) studi, ricerche, pubblicazioni, edizioni critiche relativi a Dante e al suo tempo; b) iniziative dirette a garantire e a promuovere la conservazione delle cose di carattere storico ed artistico connesse con la tradizione dantesca; c) convegni di carattere culturale e pubblicazioni dei relativi atti; d) borse o viaggi di studio dia assegnare, con modalita' da stabilire, a studiosi italiani e stranieri; e) divulgazione della conoscenza di Dante nelle sedi scolastiche, educative e culturali; f) ogni altra iniziativa che il Comitato riterra' opportuna per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1.