Legge 10 novembre 1963, n. 1516 Art. 2
L'onere dell'indennita' di cui al precedente articolo e' ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
L'onere dell'indennita' di cui al precedente articolo e' ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.