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Legge 10 novembre 1963, n. 1516 · Legge 10 novembre 1963, n. 1516 — Corresponsione di una indennita' "una tantum" ai pensionati del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Legge 10 novembre 1963, n. 1516 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Ai titolari di pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 , e' corrisposta una indennita' una tantum pari ad un sedicesimo dell'ammontare annuo delle pensioni stesse. Detta indennita' non puo', comunque, essere inferiore a lire 10.000 e sara' corrisposta con la prima rata di pensione successiva all'entrata in vigore della presente legge.