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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 83

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia, gli ufficiali dell'albo nazionale, i ricevitori, i portalettere, i procaccia, i fattorini assunti con contratto di diritto privato i quali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessino dal servizio prima della emissione del provvedimento di inquadramento di chi alla presente legge, conseguiranno, egualmente, a tutti gli effetti, le nomine previste dai precedenti articoli 70, 71, 72 e 73 salvo quanto disposte dall'articolo 82 della presente legge.