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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 82

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

I titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere ed i procaccia i cui posti vengono assegnati senza concorso ai sensi dei precedenti articoli 80 e 81 cessano dal servizio, a tutti gli effetti, con la qualifica rivestita prima della pubblicazione della presente legge.