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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 8

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Per temporanee e particolari esigenze di carattere locale l'Amministrazione puo' autorizzare l'attivazione, per un periodo non superiore a quattro mesi in anno, di una agenzia per l'esecuzione di alcuni servizi, alla quale e' preposto un ufficiale da scegliersi preferibilmente tra quelli in servizio nell'ufficio locale viciniore. Per il funzionamento di tale agenzia gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento riscaldamento ed illuminazione. L'attivazione disposta dal direttore centrale degli uffici locali su proposta motivata della direzione provinciale competente.