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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 7

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvedera' il recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei telegrammi: degli espressi recapitati dai fattorini. Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.