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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 71

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

I titolari, le cui agenzie raggiungano non oltre 850 punti nella classifica prevista dal precedente articolo 69, possono conseguire, a domanda, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso saranno trasferiti in un ufficio locale di gruppo E. La domanda di cui al primo comma dovra' essere presentata alla Direzione provinciale entro novanta giorni dalla data della comunicazione della nuova classifica dell'ufficio. I titolari delle dette agenzie che non presenteranno la domanda saranno nominati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ufficiali di prima classe, salvo quanto previsto dal successivo articolo 80.