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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 70

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sara' classificato ai sensi del precedente articolo 69 l'ufficio, di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 41 della presente legge. I direttori di ufficio locale che, in sede di primo inquadramento ai sensi del precedente comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, la anzianita' di servizio gia' maturata nella qualifica stessa.