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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 62

CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

L'ufficiale che assume la titolarita' di una agenzia ai sensi del precedente articolo 10 diviene contabile secondario secondo le norme previste nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 . In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia sara' assunta da altro ufficiale, purche' riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore. L'ufficiale assume la reggenza, dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui all'ultimo comma del presente articolo. Nei casi in cui il titolare, o reggente, di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interverra' il direttore dello ufficio locale a cui l'agenzia e' aggregata o un ufficiale da questi delegato. Nessuna responsabilita' assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza. Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarita', o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta previo passaggio di amministrazione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.