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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 61

CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale e' concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennita' corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore. ((Il diritto all'indennita' di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario)) . Tale indennita' non e' pensionabile.