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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 5

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita', il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione e' determinati dalla somma dei punteggi totalizzati dai due uffici nell'ultima classifica. L'Amministrazione procede a nuova classifica dello ufficio risultante, dalla riunione, con i criteri previsti dal regolamento, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.