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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 4

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento. Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entita' del lavoro. Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 6.