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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 46

CAPO VIII ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

In KraftAmtlicher Text

Il personale di ruolo degli uffici locali e' iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .