Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 46
CAPO VIII ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO
Il personale di ruolo degli uffici locali e' iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .