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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 45

CAPO VII RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI

In KraftAmtlicher Text

Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", l'impiegato puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali con facolta' di inoltrare ricorso in piego chiuso. Il ricorso deve pervenire alla Direzione provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio. La Commissione centrale, sentita la direzione centrale per gli uffici locali e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali e' provvedimento definitivo.