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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 38

CAPO V CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

In KraftAmtlicher Text

La promozione alla qualifica di agente di 3ª classe e' conferita, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio, nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione alla qualifica di agente di 2ª classe e' conferita, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione alla qualifica di agente di 1ª classe e' conferita mediante scrutinio, per anzianita' congiunta al merito. La promozione alla qualifica di agente superiore e' conferita mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli agenti della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo nella qualifica immediatamente inferiore. Le promozioni previste dal presente articolo sono conferite con provvedimento o del direttore generale di amministrazione o, per sua delega, del direttore centrale, per gli uffici locali. Non possono conseguire le promozioni previste dai commi precedenti gli agenti che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".