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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 37

CAPO V CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

In KraftAmtlicher Text

I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.