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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 33

CAPO IV CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

In KraftAmtlicher Text

In ciascun ufficio locale di gruppo A e B e' istituito un posto di primo ufficiale per l'espletamento delle mansioni previste dal precedente articolo 18, il numero complessivo dei posti di primo ufficiale e' determinato dal totale degli uffici locali di gruppo A e B.