Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 32
CAPO IV CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO
La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni di cui e al presente articolo gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizio complessivo anche per una sola volta inferiore a "buono". Le promozioni vengono conferite con provvedimento del direttore generale di amministrazione e o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali.