Legge 26 febbraio 1963, n. 441 Art. 9
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283 , e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283 , e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".