Legge 26 febbraio 1963, n. 441 Art. 10
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".