Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 8
L' articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' abrogato. I conti individuali previsti dall' articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari gia' effettuati verranno resituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni. Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'articolo 11, lettera b) della presente legge.