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Legge 25 febbraio 1963, n. 289 · Legge 25 febbraio 1963, n. 289 — Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".