Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 7
L' articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".