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Legge 21 febbraio 1963, n. 359 · Legge 21 febbraio 1963, n. 359 — Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato

Legge 21 febbraio 1963, n. 359 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dalla autorita' e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta. Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943 vennero destinate alle autorita' germaniche ed alle provviste belliche del sedicente governo della Repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.