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Legge 21 febbraio 1963, n. 359 · Legge 21 febbraio 1963, n. 359 — Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato

Legge 21 febbraio 1963, n. 359 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per i reintegri concessi si intendono quelli per i quali alla data del 1 luglio 1962 sia intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalita' del pagamento.