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Legge 18 febbraio 1963, n. 301 · Legge 18 febbraio 1963, n. 301 — Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Legge 18 febbraio 1963, n. 301 Art. 12Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato

In KraftAmtlicher Text

Agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte o guardie del Corpo forestale dello Stato sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10 , 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 ". - Il regolamento di cui all' art. 23-bis, comma 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , e' stato emanato con Decreto 7 ottobre 2005, n. 228, pubblicato in G.U. 04/11/2005, n. 257.