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Legge 18 febbraio 1963, n. 301 · Legge 18 febbraio 1963, n. 301 — Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Legge 18 febbraio 1963, n. 301 Art. 11Modalita' per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

In KraftAmtlicher Text

Il giudizio di idoneita' per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato e' rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' espresso dal relativo Consiglio di amministrazione. La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati al l'impiego di cui al precedente articolo e' determinata dalla data delle rispettive domande e, a parita' di data, dall'anzianita' di servizio. Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10 , 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 ". - Il regolamento di cui all' art. 23-bis, comma 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 , come modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 , e' stato emanato con Decreto 7 ottobre 2005, n. 228, pubblicato in G.U. 04/11/2005, n. 257.