Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 95
CAPO III CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO
Il militare di truppa del Corpo che e' divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneita'. Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue, a seconda dei casi e ai sensi delle disposizioni vigenti la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile. Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 91 a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interni assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo, tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.