Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 94
CAPO III CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO
Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se La meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.