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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 94

CAPO III CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se La meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.