Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 92
CAPO III CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermiti; c) scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con decreto ministeriale.