Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 91
CAPO II SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso e' computato per meta'.