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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 87

CAPO II SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

In KraftAmtlicher Text

Al militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio spetta l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio. Al militare in aspettativa, per infermita' non proveniente da causa di servizio spettano soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.