Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 86
CAPO II SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Il militare di truppa del Corpo in aspettativa per infermita, puo', in caso di eccezionali esigenze, chiedere di essere richiamato in servizio purche' risulti idoneo al servizio incondizionato. Il militare in aspettativa per infermita' il quale deve essere valutato per l'avanzamento e deve frequentare corsi o sostenere esami e' sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio effettivo.