Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 70
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta, non abbiano raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'articolo 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. I sottufficiali indicati nel comma precedente che non siano riconosciuti fisicamente idonei sono collocati in congedo assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 50.