Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 69
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali in servizio nel Corpo aventi grado da brigadiere a maresciallo maggiore. Alla stessa data, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere in servizio continuativo i vicebrigadieri in servizio nel Corpo gia' ammessi alla seconda rafferma.