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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 57

TITOLO VI PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), e), d), e f), non puo' fare domanda di passaggio all'impiego civile. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianita' di servizi) occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera n) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.