Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 56
TITOLO VI PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE
Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, sia nella posizione di servizio permanente o continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo', entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguire detto Impiego con l'osservanza dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.