Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 38
TITOLO III SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA
Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali. La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego in quanto applicabili.