Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 37
TITOLO III SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA
Il vice brigadiere in ferma volontaria o rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e della rafferma e' stabilita dalle vigenti disposizioni. Il vicebrigadiere in ferma volontaria o rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.