Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 34
CAPO III. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettera a), b) e c) dell'articolo 27. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.