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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 33

CAPO III. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente o continuativo per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza. ((Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)) . Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.