Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 141
PARTE TERZA Disposizioni comuni ai sottufficiali ed ai militari di truppa
All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvedera', mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.