Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 140
PARTE TERZA Disposizioni comuni ai sottufficiali ed ai militari di truppa
Rimangono in vigore le norme previste dal regolamento per il Corpo approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con le norme di cui alla presente legge.