Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 128
TITOLO VIII ARRUOLAMENTO
L'accertamento della idoneita', attitudinale per l'arruolamento nel Corpo e' deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia, e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un ufficiale del Corpo e da tre medici specialisti designati dall'Amministrazione penitenziaria.