Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 127
TITOLO VIII ARRUOLAMENTO
L'accertamento definitivo dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento nel Corpo e' deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da due ufficiali medici designati dal Ministero della difesa, da un sanitario dell'Amministrazione penitenziaria e da un ufficiale del Corpo.