Legge 11 febbraio 1963, n. 477 Art. 68
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1950-51 (articolo 64)......................... L. 2.310.068 - Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 66) L. 1.769.259 - ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 4.079.327 -