Legge 11 febbraio 1963, n. 477 Art. 67
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1950-51 (articolo 63)................. L. 35.000 - Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 65)......................... L. 1.510.000 - Somme riscosse e non versate(colonna s del riepilogo dell'entrata)......... L. -- ---------------------- Residui attivi al 30 giugno 1951.... L. 1.545.000 -