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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 38Trasbordo

Capo III TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI

In KraftAmtlicher Text

In caso di trasbordo delle merci da una nave all'altra la tassa di cui ai precedenti articoli 33, 34 e 35 e' dovuta una sola volta e nella misura maggiore.